(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 38 del 31 agosto 2016) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112); 
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  n.
88/1998, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale  2
agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle  funzioni  di
competenza regionale in materia di viabilita', ai sensi dell'art. 22,
comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.); 
  Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n.  55  (Istituzione  del
Piano regionale integrato  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
(PRIIM). Modifiche alla legge regionale  n.  88/1998  in  materia  di
attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla  legge
regionale n. 42/1998 in materia di trasporto  pubblico  locale,  alla
legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio,  alla
legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002, alla legge regionale n. 67/2003,  alla  legge  regionale  n.
41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla  legge  regionale  n.
65/2014); 
  Vista la legge regionale 29 febbraio 2016, n.  18  (Riordino  delle
funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e  della
flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di
qualita' dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilita' stradale
e navigabile. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998); 
  Visto il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Visto il parere del Comitato di  direzione  espresso  nella  seduta
svolta in data 23 giugno 2016; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  n.  645
del 5 luglio 2016 che ha approvato lo schema di regolamento; 
  Visto il parere della Quarta  Commissione  consiliare  «Territorio,
ambiente, mobilita', infrastrutture» espresso  nella  seduta  del  20
luglio 2016 ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'art.  17  del
regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 1°  agosto  2016,  n.
774; 
  Considerato quanto segue: 
    1. e' necessario adeguare  il  regolamento  di  attuazione  della
legge regionale n. 88/1998, approvato con il decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 41/R/2004 al quadro normativo attuale,  con
particolare riferimento a quanto disposto dalla  legge  regionale  n.
22/2015 e alle modifiche inserite alla  legge  regionale  n.  88/1998
dalla legge regionale n. 18/2016 per cio' che concerne  le  norme  di
tale legge regionale sulle nuove funzioni tecniche, amministrative  e
di controllo della Regione sulla viabilita'; 
    2. risulta necessario adeguare il decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 41/R/2004 alle norme sul PRIIM di cui alla  legge
regionale n. 55/2011; 
    3. e' necessario, altresi', allineare il decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 41/R/2004 al decreto legislativo n. 50/2016
eliminando  dal  regolamento  tutti  i  riferimenti  contenuti   alla
normativa statale in materia di lavori pubblici non piu' in vigore; 
    4.  di  dover  accogliere  il  parere  della  Quarta  Commissione
consiliare «Territorio, ambiente,  mobilita',  infrastrutture»  e  di
dover  adeguare  conseguentemente  il  testo  alle  osservazioni  ivi
formulate; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della  Giunta
  regionale n. 41/R/2004. Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. L'art. 1 del decreto del Presidente della  Giunta  regionale  n.
41/R/2004 e' sostituito dal seguente. 
 
                              «Art. 1. 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici
che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti,  di  nuova
classificazione,  nonche'  di  nuova  costruzione  e  disciplina   le
modalita' di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative  e  di
controllo riservate alla Regione ed elencate dall'art.  22,  comma  1
della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti
locali e disciplina generale  delle  funzioni  amministrative  e  dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti, conferite alla Regione dal decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112), quali, in particolare: 
    a) la programmazione degli interventi in materia di viabilita' di
interesse regionale, l'attivita' di impulso, di  coordinamento  e  di
monitoraggio  delle  funzioni  provinciali  di  completamento   degli
interventi avviati e delle funzioni di gestione; 
    b) la progettazione e la costruzione delle  opere  relative  alle
strade  regionali,  programmate  dalla  Regione  e   indicate   nelle
deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1 della
legge regionale  4  novembre  2011,  n.  55  (Istituzione  del  piano
regionale integrato delle infrastrutture e della  mobilita'  (PRIIM).
Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di  attribuzioni
di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale  n.
42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale
n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge  regionale
n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); 
    c) la verifica dei progetti delle strade regionali; 
    d) la determinazione dei criteri  relativi  alla  fissazione  dei
canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori; 
    e) la concessione di costruzione  e  esercizio  di  autostrade  e
strade regionali; 
    f) la classificazione e declassificazione delle strade  regionali
e provinciali. 
  2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale  8  gennaio
2009, n. 1 (Testo unico in materia di  organizzazione  e  ordinamento
del  personale),  il  direttore  regionale  competente  definisce  la
struttura organizzativa assegnando l'esercizio delle funzioni di  cui
all'art.  22,  comma  1  della  legge  regionale  n.  88/1998,   alle
rispettive strutture.».