(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 31 agosto 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Visto il regolamento di attuazione della legge regionale n. 88/1998, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilita', ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.); Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014); Vista la legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualita' dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilita' stradale e navigabile. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta svolta in data 23 giugno 2016; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 5 luglio 2016 che ha approvato lo schema di regolamento; Visto il parere della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilita', infrastrutture» espresso nella seduta del 20 luglio 2016 ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014; Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 774; Considerato quanto segue: 1. e' necessario adeguare il regolamento di attuazione della legge regionale n. 88/1998, approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 al quadro normativo attuale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2015 e alle modifiche inserite alla legge regionale n. 88/1998 dalla legge regionale n. 18/2016 per cio' che concerne le norme di tale legge regionale sulle nuove funzioni tecniche, amministrative e di controllo della Regione sulla viabilita'; 2. risulta necessario adeguare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 alle norme sul PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011; 3. e' necessario, altresi', allineare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 al decreto legislativo n. 50/2016 eliminando dal regolamento tutti i riferimenti contenuti alla normativa statale in materia di lavori pubblici non piu' in vigore; 4. di dover accogliere il parere della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilita', infrastrutture» e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Oggetto e ambito di applicazione 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente. «Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonche' di nuova costruzione e disciplina le modalita' di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall'art. 22, comma 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), quali, in particolare: a) la programmazione degli interventi in materia di viabilita' di interesse regionale, l'attivita' di impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento degli interventi avviati e delle funzioni di gestione; b) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); c) la verifica dei progetti delle strade regionali; d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori; e) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali; f) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali. 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnando l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 88/1998, alle rispettive strutture.».